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REGOLAMENTO SNALVMED

Regolamento dell'Organismo di Mediazione SNALVMED
per la Concilizione delle Controversie Civili
Societarie e Commerciali
Art. 1 - Ambito di Applcazione

1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione ai fini conciliativi (Mediazione ai seni del D.l. 180/2010 come modificato dal DI 145/2011).
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall'organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro,i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.
5. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Art. 2
Avvio della mediazione

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell'organismo, sita del luogo dal giudice territorialmente competente per la controversia. La relativa modulistica è stata predisposita sia in forma on line e pubblicata sul sito www.snalvmed.it sezione "Modulistica" sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.
La domanda deve contenere :
1)  il nome dell'Organismo di mediazione;
2)  il nome, cognome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentati e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
3)  l'oggetto della lite;
4)  le ragioni della pretesa;
5) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimentom sino al limite € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
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Scarica il Regolamento completo in Formato pdf REGOLAMENTO
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